Conversione sessuale: da uomo a donna
Nella riabilitazione del pavimento pelvico, trovarsi davanti a muscoli completamente stravolti da un intervento così demolitivo non risulta un percorso facile, nemmeno per il terapista.
IL paziente che si è sottoposto alla conversione sessuale da uomo a donna, può presentare disturbi dello svuotamento vescicale, stenosi uretrale, incontinenza urinaria e dolore pelvico cronico.
Nella specie umana, per cambio di sesso (ufficialmente, Adeguamento tra Identità Fisica ed Identità Psichica o semplicemente Adeguamento di genere) si intende solitamente il percorso di transizione, che include tutte le procedure mediche (ormonali, chirurgiche ecc) e legali seguite da persone transessuali per l'adeguamento del proprio corpo, ma a volte si usa per indicare la sola riassegnazione chirurgica del sesso, che solitamente si riferisce ai soli organi genitali.
Per le persone transessuali il termine è comunque improprio in quanto, dal loro punto di vista, si tratta di un adeguamento della propria esteriorità fisica alla propria interiorità. Vale a dire, per esempio, che una donna con caratteri maschili li corregge per averli conformi alla propria identità di genere o viceversa un uomo con caratteri femminili.
In Italia oggi si contano circa 2.000 transessuali, cioè uomini e donne infelici di appartenere al sesso donatogli geneticamente, ossia circa 1 uomo su 40.000 e 1 donna su 50.000. Si tratta di persone del tutto normali sotto il profilo biologico ed anatomico, ma che vivono con la convinzione di appartenere al sesso opposto. In genere, si definiscono “prigionieri in un corpo sbagliato”.
La domanda di cambio di sesso deve essere presentata al Presidente del Tribunale di residenza il quale a sua volta designa il giudice istruttore. Quando la persona presenta al Tribunale di residenza domanda di "rettificazione di attribuzione di sesso", secondo la legge 164/82, il giudice istruttore può disporre una "consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell’interessato" (art. 2, comma 4ä).
Il Giudice può quindi nominare un consulente tecnico d’ufficio (C.T.U.) che effettua alcuni incontri con la persona che ha richiesto la rettificazione e svolge una serie di indagini per rispondere ad uno o più quesiti posti dal giudice, nei tempi stabiliti dal Tribunale. Al termine del lavoro il C.T.U. prepara una relazione (generalmente scritta) in cui riporta i risultati delle attività svolte e risponde ai quesiti posti dal giudice.
La persona che ha richiesto la rettificazione, al momento della nomina del consulente tecnico d’ufficio, può a sua volta scegliere un proprio consulente tecnico di parte (C.T.P.), che dopo aver ottenuto il permesso dal giudice, assiste alle operazioni peritali, partecipa alle udienze ed è ammesso alla Camera di consiglio con funzione di sostegno delle esigenze del richiedente.
Pur non specificato dalla legge 164/82, l’iter psicologico è ritenuto essenziale dalle strutture nazionali che hanno approvato e recepito gli Standard italiani sui percorsi di adeguamento dell’Osservatorio Nazionale sull’Identità di Genere e dalle maggiori organizzazioni internazionali tra cui The Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association Inc.-HBIGDA.
Questa fase del percorso psicologico prevede colloqui psicologici e test finalizzati a raccogliere la storia della persona e a delinearne il profilo psicologico. La relazione risultante dall’elaborazione dei dati derivanti dalle consultazioni, dagli accertamenti di laboratorio e dai test psicologici è oggetto di valutazione interdisciplinare di eleggibilità nell’iter psicofisiologico di adeguamento e viene consegnata all’utente con il quale si concorda un percorso individualizzato che corrisponda alle sue effettive esigenze.
Il cambiamento può avvenire già in precedenza, in parte anche mediante la terapia endocrinologica (somministrazione di ormoni) per la quale, come ribadito dal Tribunale ordinario di Torino (sentenza n.6673 - 06/10/1997), non è necessaria l’autorizzazione. La terapia ormonale deve avvenire comunque secondo le procedure previste dagli Standard per il percorso di adeguamento di sesso adottati dall’Osservatorio Nazionale sull’Identità di Genere. Gli effetti della terapia ormonale da una parte possono procurare sollievo e dall’altra possono, però, procurare scompensi anche gravi negli organi deputati al loro metabolismo (ad esempio, al fegato). D’altra parte i cambiamenti somatici, pur tanto desiderati, non creano quel benessere immaginato se la persona non è sostenuta in un processo di elaborazione e assimilazione profonda non solo dei cambiamenti stessi, ma anche del nuovo stile di vita che inevitabilmente essi comportano. Nell’adeguamento Femmina-Maschio (FtM) entrambi gli obiettivi possono essere ottenuti con l’uso del solo ormone mascolinizzante (testosterone), mentre nell’adeguamento Maschio-Femmina (MtF) è quasi sempre necessario unire agli estrogeni femminilizzanti almeno un farmaco antiandroginico.
La legge n.164/1982 regola anche ciò che viene definito come "rettificazione di attribuzione di sesso" che avviene con la modifica dei dati personali, nome proprio e sesso attribuito alla nascita, nei registri dell’anagrafe a cui si è iscritti. L’ufficiale di stato civile effettua la rettifica su ordinanza del Tribunale dopo che quest’ultimo ha l’avvenuto adeguamento medico-chirurgico dei caratteri sessuali. La variazione risulta solo nell’atto di nascita integrale. Tutti gli altri certificati, usualmente richiesti per concorsi, passaporto etc..., riportano esclusivamente i nuovi dati personali.
L’iter consiste, secondo le linee guida dell’ONIG, nella sorveglianza per 6 mesi dell’individuo (facoltativo in altri paesi), durante il quale dovrà sottoporsi a colloqui di indagine psichiatrica ed indagini ormonali. L’indagine psichiatrica serve per la valutazione dell’assenza o dell’eventuale presenza di patologie psichiatriche. A questi seguirà un anno di “test di vitra reale” , così definita, durante il quale vengono somministrati gli ormoni.
Va specificato che anche se si inizia il percorso sancito dalla legge, il Servizio Sanitario Nazionale non dispensa i suddetti farmaci. Qualora saranno ritenuti necessari dal giudice istruttore, saranno richiesti anche la perizia, del consulente tecnico d’ufficio e del consulente tecnico di parte.
Sono stata personalmente presente ad un intervento di conversione sessuale da uomo a donna. Le immagini le ho scattate personalmente e sono protette da copyright.
IL paziente che si è sottoposto alla conversione sessuale da uomo a donna, può presentare disturbi dello svuotamento vescicale, stenosi uretrale, incontinenza urinaria e dolore pelvico cronico.
Nella specie umana, per cambio di sesso (ufficialmente, Adeguamento tra Identità Fisica ed Identità Psichica o semplicemente Adeguamento di genere) si intende solitamente il percorso di transizione, che include tutte le procedure mediche (ormonali, chirurgiche ecc) e legali seguite da persone transessuali per l'adeguamento del proprio corpo, ma a volte si usa per indicare la sola riassegnazione chirurgica del sesso, che solitamente si riferisce ai soli organi genitali.
Per le persone transessuali il termine è comunque improprio in quanto, dal loro punto di vista, si tratta di un adeguamento della propria esteriorità fisica alla propria interiorità. Vale a dire, per esempio, che una donna con caratteri maschili li corregge per averli conformi alla propria identità di genere o viceversa un uomo con caratteri femminili.
In Italia oggi si contano circa 2.000 transessuali, cioè uomini e donne infelici di appartenere al sesso donatogli geneticamente, ossia circa 1 uomo su 40.000 e 1 donna su 50.000. Si tratta di persone del tutto normali sotto il profilo biologico ed anatomico, ma che vivono con la convinzione di appartenere al sesso opposto. In genere, si definiscono “prigionieri in un corpo sbagliato”.
La domanda di cambio di sesso deve essere presentata al Presidente del Tribunale di residenza il quale a sua volta designa il giudice istruttore. Quando la persona presenta al Tribunale di residenza domanda di "rettificazione di attribuzione di sesso", secondo la legge 164/82, il giudice istruttore può disporre una "consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell’interessato" (art. 2, comma 4ä).
Il Giudice può quindi nominare un consulente tecnico d’ufficio (C.T.U.) che effettua alcuni incontri con la persona che ha richiesto la rettificazione e svolge una serie di indagini per rispondere ad uno o più quesiti posti dal giudice, nei tempi stabiliti dal Tribunale. Al termine del lavoro il C.T.U. prepara una relazione (generalmente scritta) in cui riporta i risultati delle attività svolte e risponde ai quesiti posti dal giudice.
La persona che ha richiesto la rettificazione, al momento della nomina del consulente tecnico d’ufficio, può a sua volta scegliere un proprio consulente tecnico di parte (C.T.P.), che dopo aver ottenuto il permesso dal giudice, assiste alle operazioni peritali, partecipa alle udienze ed è ammesso alla Camera di consiglio con funzione di sostegno delle esigenze del richiedente.
Pur non specificato dalla legge 164/82, l’iter psicologico è ritenuto essenziale dalle strutture nazionali che hanno approvato e recepito gli Standard italiani sui percorsi di adeguamento dell’Osservatorio Nazionale sull’Identità di Genere e dalle maggiori organizzazioni internazionali tra cui The Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association Inc.-HBIGDA.
Questa fase del percorso psicologico prevede colloqui psicologici e test finalizzati a raccogliere la storia della persona e a delinearne il profilo psicologico. La relazione risultante dall’elaborazione dei dati derivanti dalle consultazioni, dagli accertamenti di laboratorio e dai test psicologici è oggetto di valutazione interdisciplinare di eleggibilità nell’iter psicofisiologico di adeguamento e viene consegnata all’utente con il quale si concorda un percorso individualizzato che corrisponda alle sue effettive esigenze.
Il cambiamento può avvenire già in precedenza, in parte anche mediante la terapia endocrinologica (somministrazione di ormoni) per la quale, come ribadito dal Tribunale ordinario di Torino (sentenza n.6673 - 06/10/1997), non è necessaria l’autorizzazione. La terapia ormonale deve avvenire comunque secondo le procedure previste dagli Standard per il percorso di adeguamento di sesso adottati dall’Osservatorio Nazionale sull’Identità di Genere. Gli effetti della terapia ormonale da una parte possono procurare sollievo e dall’altra possono, però, procurare scompensi anche gravi negli organi deputati al loro metabolismo (ad esempio, al fegato). D’altra parte i cambiamenti somatici, pur tanto desiderati, non creano quel benessere immaginato se la persona non è sostenuta in un processo di elaborazione e assimilazione profonda non solo dei cambiamenti stessi, ma anche del nuovo stile di vita che inevitabilmente essi comportano. Nell’adeguamento Femmina-Maschio (FtM) entrambi gli obiettivi possono essere ottenuti con l’uso del solo ormone mascolinizzante (testosterone), mentre nell’adeguamento Maschio-Femmina (MtF) è quasi sempre necessario unire agli estrogeni femminilizzanti almeno un farmaco antiandroginico.
La legge n.164/1982 regola anche ciò che viene definito come "rettificazione di attribuzione di sesso" che avviene con la modifica dei dati personali, nome proprio e sesso attribuito alla nascita, nei registri dell’anagrafe a cui si è iscritti. L’ufficiale di stato civile effettua la rettifica su ordinanza del Tribunale dopo che quest’ultimo ha l’avvenuto adeguamento medico-chirurgico dei caratteri sessuali. La variazione risulta solo nell’atto di nascita integrale. Tutti gli altri certificati, usualmente richiesti per concorsi, passaporto etc..., riportano esclusivamente i nuovi dati personali.
L’iter consiste, secondo le linee guida dell’ONIG, nella sorveglianza per 6 mesi dell’individuo (facoltativo in altri paesi), durante il quale dovrà sottoporsi a colloqui di indagine psichiatrica ed indagini ormonali. L’indagine psichiatrica serve per la valutazione dell’assenza o dell’eventuale presenza di patologie psichiatriche. A questi seguirà un anno di “test di vitra reale” , così definita, durante il quale vengono somministrati gli ormoni.
Va specificato che anche se si inizia il percorso sancito dalla legge, il Servizio Sanitario Nazionale non dispensa i suddetti farmaci. Qualora saranno ritenuti necessari dal giudice istruttore, saranno richiesti anche la perizia, del consulente tecnico d’ufficio e del consulente tecnico di parte.
Sono stata personalmente presente ad un intervento di conversione sessuale da uomo a donna. Le immagini le ho scattate personalmente e sono protette da copyright.